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Internal dealing


Procedura in tema di Internal Dealing

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato la Procedura in tema di Internal Dealing[1] (la “Procedura”) che disciplina, tra l’altro, gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni UniCredit nonché strumenti finanziari a queste collegati (come definiti dalla Procedura), poste in essere dai “soggetti rilevanti” di UniCredit e dalle persone a questi strettamente legate.

La Procedura contiene, altresì, prescrizioni operative per l’adempimento degli obblighi informativi, derivanti dalla quotazione delle azioni UniCredit:

  • Sulla Borsa di Francoforte, nei confronti della locale Autorità di Vigilanza dei Mercati (“Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht”“BaFin”) ai sensi dell’art. 15a del Wertpapierhandelsgesetz –WpHG (“Securities Trading Act”) e le connesse istruzioni applicative emanate da BaFin;

  • Sulla Borsa di Varsavia, nei confronti della locale Autorità di Vigilanza dei Mercati (“Komisja Nadzoru Finansowego” o “Polish Financial Supervision Authority” -“PFSA”) ai sensi dell’art. 160 del Trading in Financial Instruments Act e le connesse istruzioni applicative emanate dal Minister of Finance.

La Procedura dà attuazione alle prescrizioni normative e regolamentari di cui agli art. 114, comma 7, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed agli artt. 152 sexies e ss del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni nonché alla luce degli orientamenti espressi dalla Consob con la propria Comunicazione n. DEM/6027054.


Soggetti Rilevanti

Sono Soggetti Rilevanti di UniCredit:

L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Ai fini degli obblighi previsti dalla Procedura, i Soggetti Rilevanti dovranno fornire comunicazione anche in ordine alle operazioni poste in essere da:

 

  1. coniuge non separato legalmente, figli (anche del coniuge) a carico e, se conviventi da almeno un anno, genitori, parenti e affini;
  2. persone giuridiche, società di persone e dai trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto 1 sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  3. persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1;
  4. società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1;
  5. trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.

 

Premessa della “Procedura in tema di Internal Dealing

L’art. 114, comma 7, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUIF”) – introdotto nell’ordinamento italiano a seguito del recepimento della normativa comunitaria in materia di market abuse – e gli artt. 152 sexies e ss del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (“Regolamento Consob”) disciplinano gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni di emittenti quotati[2] nonché strumenti finanziari a queste collegati (come definiti in prosieguo), poste in essere da “soggetti rilevanti” dell’emittente quotato e dalle persone a questi strettamente legate (come in appresso individuate).

La presente procedura in tema di Internal Dealing (nel seguito, “Procedura”) contiene prescrizioni attuative della sopra richiamata disciplina normativa e regolamentare con riferimento ad UniCredit S.p.A. (“UniCredit”), nella prospettiva di migliorare la trasparenza ed omogeneità informativa relativamente alle operazioni finanziarie compiute dai soggetti sopra menzionati, in modo da offrire agli investitori un segnale circa la percezione che tali soggetti hanno sulle prospettive della società e/o del gruppo di appartenenza.

Tale disciplina, pertanto, prescinde dal possesso da parte del soggetto rilevante di informazioni riservate e dal loro eventuale utilizzo illecito (fattispecie che, viceversa, configura il reato di insider trading), assumendo che il compimento di certe operazioni finanziarie da parte di determinati soggetti considerati “rilevanti” (vale a dire da parte di soggetti che, per l’incarico ricoperto, hanno modo di conoscere dall’interno le vicende della loro azienda e del gruppo di appartenenza) abbia, di per sè, carattere price sensitive.

La Procedura contiene, altresì, prescrizioni operative per l’adempimento degli obblighi informativi, derivanti dalla quotazione delle azioni UniCredit:

 

  1. sulla Borsa di Francoforte, nei confronti della locale Autorità di Vigilanza dei Mercati (“Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” – “BaFin”) ai sensi dell’art. 15a del Wertpapierhandelsgesetz –WpHG (“Securities Trading Act”) e le connesse istruzioni applicative emanate da BaFin;
  2. Sulla Borsa di Varsavia, nei confronti della locale Autorità di Vigilanza dei Mercati (“Komisja Nadzoru Finansowego” o “Polish Financial Supervision Authority” - “PFSA”) ai sensi dell’art. 160 del Trading in Financial Instruments Act e le connesse istruzioni applicative emanate dal Minister of Finance;

Le previsioni della Procedura devono intendersi applicabili e riferibili, salvo diversamente indicato, al procedimento di comunicazione tanto nei confronti di Consob quanto nei confronti di BaFin e PFSA.

Le disposizioni contenute nella Procedura hanno efficacia cogente nei confronti dei soggetti tenuti agli obblighi informativi e sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Le disposizioni normative e regolamentari di riferimento sono allegate al presente documento.


 

 

[1]22 Marzo 2006, 11 Maggio 2006, 1° Agosto 2008 e 11 Novembre 2008 

[2] Per emittenti quotati devono intendersi società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari.

 

 

 



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Aggiornato il:
05.08.2009